28 Febbraio 2025 La riforma fiscale e il nuovo regime per i lavoratori autonomi Scopri tutte le novità introdotte dalla riforma fiscale per i lavoratori autonomi: principi di calcolo del reddito, deduzioni, plusvalenze, e altre modifiche al TUIR. Lavoro autonomo: le novità della riforma fiscale 2025 La riforma fiscale modifica la determinazione del lavoro autonomo, fino ad oggi racchiusa in un solo articolo del testo unico, che spesso non rispondeva ad esigenze di chiarezza e semplicità di interpretazione. Il legislatore ha quindi deciso di sostituire l’articolo 54 con un insieme di norme che disciplinino in maniera organica la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi, partendo da una nuova formulazione dell’art. 54 ed inserendo 7 nuovi articoli. Vediamo nel dettaglio le novità principali. Il Principio di Omnicomprensività (art. 54 del TUIR) La riforma introduce il principio di omnicomprensività, già presente per i redditi da lavoro dipendente. Questo stabilisce che il reddito da arti e professioni si calcola come differenza tra: Tutte le somme percepite nel periodo d’imposta; L’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo. Criterio di cassa confermato: I ricavi sono i compensi incassati o percepiti. I costi sono le spese effettivamente sostenute. Compensi a cavallo dell’anno:Viene inoltre una volta per tutte risolta l’annosa questione dei compensi pagati a cavallo del 31/12, che spesso creavano l’obbligo per il committente di certificare la ritenuta nell’anno di disposizione del pagamento, mentre per il professionista l’obbligo di dichiarare il ricavo nell’esercizio di ricevimento del pagamento che spesso era quello successivo. Oggi la norma afferma che il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Questa “anticipazione” del ricavo consentirà di evitare lo sfasamento temporale che fino ad oggi determina anomalie e richieste di chiarimenti ai contribuenti da parte dell’agenzia delle entrate. Attenzione che questa modifica normativa varrà già per l’esercizio 2024, quindi deve essere già tenuta in considerazione nell’elaborazione di dichiarazioni e certificazioni dell’anno 2024. Ovviamente, nulla cambia se il compenso non è soggetto a ritenuta: in questo caso il ricavo andrà imputato tenendo in considerazione solo il principio di cassa. Nel caso ad esempio di un privato che ha pagato con bonifico un professionista il 31/12/2024, poiché lo stesso non ha alcun obbligo di effettuare ritenute , se il professionista dovesse ricevere i fondi sul proprio conto in data 2/1, dovrà includere il ricavo nell’anno 2025 e non nel 2024. Il nuovo Testo unico fa inoltre chiarezza su alcune componenti da escludere dal reddito del lavoratore autonomi, come ad esempio: I contributi previdenziali dovuti alle casse professionali, mentre resta da includere nel reddito la rivalsa previdenziale del 4% effettuata dagli iscritti alla gestione separata INPS; In aggiunta ai rimborsi spese sostenute in nome e per conto del cliente, non saranno più fiscalmente rilevanti anche tutte le altre spese sostenute dal professionista e riaddebitate in modo analitico al cliente, di qualsiasi natura esse siano (viaggio, vitto, ecc.). Attenzione però che, se è vero che queste spese non costituiranno ricavi e base imponibile iva se riaddebitate ai clienti, è di contro ovvio che non saranno deducibili dal reddito del professionista. Continuano a rientrare nel computo del reddito quale componenti positivi invece i rimborsi spese forfettari. Plusvalenze e Minusvalenze (art. 54-bis e 54-quater del TUIR) Le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo se: Realizzate mediante cessione a titolo oneroso; Realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; I beni vengono destinati al consumo famigliare o personale (autoconsumo) La plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo incassato (o il valore normale in caso di autoconsumo) e il costo non ammortizzato e sarà imponibile nella stessa proporzione del costo fiscalmente dedotto. Di contro, saranno deducibili le minusvalenze sui beni strumentali se realizzate. Deducibilità dei beni mobili e immobili (art. 54-quinques del TUIR) In questo ambito, vengono confermate le regole di deducibilità legate all’ammortamento dei beni mobili strumentali, da effettuare secondo le aliquote previste anche per le imprese, con la riduzione del 50% per il primo anno e la possibilità di dedurre tutto il costo nell’anno di acquisto per i beni di valore non superiore ai 516 euro. Saranno deducibili anche i canoni di locazione finanziaria sostenuti per l’acquisto di beni mobili e immobili con le consuete regole, già applicabili anche per le imprese. Si prevede inoltre che, per gli immobili utilizzati promiscuamente sarà deducibile un importo pari al 50% della rendita o, in caso di immobili in locazione, un importo pari al 50% del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Nella stessa misura è confermata la deduzione delle spese di servizi e manutenzione degli immobili stessi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili usati per lo svolgimento dell’attività saranno deducibili in quote costanti nel periodo di sostenimento della spesa e nei 5 successivi (al 50% se l’immobile ha un utilizzo promiscuo). Ammortamento di beni immateriali (art. 54-sexies del TUIR) Viene ora introdotta la possibilità di ammortizzare le spese sostenute per alcuni beni immateriali, in particolare: I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti e formule, possono essere ammortizzati in misura non superiore al 50% Gli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in funzione della durata del contratto; Le spese di acquisizione della clientela o altri elementi distintivi della clientela sono deducibili in misura non superiore ad un quinto del costo. Deducibilità delle altre spese (art. 54-septies del TUIR) Viene ribadita la deducibilità parziale di alcune spese, quali: Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: deducibili nel limite del 75% e fino ad un massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo; Spese di rappresentanza: deducibili fino ad un massimo dell’1% dei compensi percepiti nel periodo; Spese per master e corsi di formazioni e convegni fino ad un massimo di 10.000 euro annui (incluse le spese di viaggio e soggiorno); Spese per la certificazione delle competenze fino ad un massimo di 5.000 euro annui; Non sono deducibili i compensi pagati al coniuge, ai figli, agli affini e agli ascendenti. Contattaci per una consulenza dedicata! Seguici su Facebook, LinkedIn e Youtube per rimanere aggiornato su tutte le novità.
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